Secondo il Ministero dell’Interno deve intendersi applicabile anche alla somministrazione.
La legge prevede l’inserimento, dopo l’art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, di un nuovo art. 14-ter, che ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, stabilendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Prudenzialmente l’ufficio legislativo della Confesercenti Nazionale ha affermato che la norma deve intendersi da applicare sia agli esercizi di vendita (esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e tipologia) che di somministrazione di alimenti e bevande, con efficacia dall’11 novembre 2012, giorno di entrata in vigore della legge n. 189.
Ciò sebbene l’art. 689 del codice penale già preveda l’arresto fino ad un anno per chiunque somministri bevande alcoliche a minori di anni 16.
Per essere certi della nostra interpretazione prudenziale avevamo rivolto apposito quesito al Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S..
Orbene, con nota trasmessaci lo scorso 25 gennaio, il Dipartimento ha risposto al predetto quesito, chiarendo che “ove il termine vendita venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione – cioè – delle attività di somministrazione dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato bevande alcoliche per asporto ai minori di diciotto anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all’art. 689 cod. pen.”.
Una simile interpretazione, ad avviso del Ministero, “sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del decreto legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di alcuni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l’assunzione di alcool”.
Pertanto, Il Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno ha specificato che “secondo l’interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell’art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età”.