A far data dal 21/08 u.s. non sono più utilizzabili negli esercizi i sacchetti di plastica non rispondenti alle caratteristiche richieste dalla normativa.Poiché L’art. 11, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha stabilito che le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti per l’asporto delle merci (“shoppers”) non conformi alle norme di cui al DL n. 2/2012 sono direttamente applicabili dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 21 agosto scorso, senza doversi attendere l’efficacia del decreto, e che la sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore, invitiamo gli associati a porre grande attenzione alla conformità dei sacchetti utilizzati per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra.
Come riconoscere i “sacchetti” biodegradabili compostabili autorizzati
E’ ammessa la commercializzazione di sacchetti di plastica per la spesa, monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432-2002 e di quelli riutilizzabili (realizzati in juta, tessuto, polietilene, polipropilene, tessuto non tessuto, cotone, rete, carta), in base a precisi requisiti di spessore:
– 200 micron, per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;
– 100 micron, per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;
– 100 micron, per i sacchi senza manici esterni, se destinati all’uso alimentare (60 micron se non destinati all’uso alimentare).
Marchi certificati
Sono banditi quei sacchetti senza marchio o con i marchi oggi fuorilegge in Italia, ovvero quelli in polietilene, polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità. Vietati anche i finti nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) che in realtà non sono biodegradabili e non sono compostabili anche se riportano scritte e diciture che richiamano all’ecologia e all’ambiente. Sono fatti di polietilene (PE) addizionato di sostanze che alla luce frantumano in tanti pezzetti il sacchetto.
Non possono essere utilizzati nemmeno i sacchetti di plastica riciclata, riconoscibili dal marchio “Plastica Seconda Vita”, che, grazie alla loro robustezza, si riutilizzano più volte e sono ottenuti da plastica proveniente dalla raccolta differenziata.
I sacchetti biodegradabili sono “mollicci” al tatto e sono ottenuti da amido di mais, di patata o poliestere.
Guardando il sacchetto bisogna fare riferimento alla dicitura di conformità della norma EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase “Prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN 13432” che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale. Una seconda possibilità è di cercare i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità come “OK Compost” e Compostable”.
Tali loghi sono inoltre dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.
Va ricordato che il divieto non riguarda al momento i sacchetti per imbustare frutta e verdura in polietilene utilizzati nei reparti ortofrutta dei vari negozi e market, non essendo ritenuti “da asporto” ma a “protezione” dell’alimento.