Una particolare disposizione del Codice della strada prevede per i soggetti che utilizzano “abitualmente” veicoli di terzi l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile la variazione del possesso del mezzo.
Illustriamo in generale la problematica che ci può riguardare.
Innanzitutto la decorrenza dell’obbligo, fissata a partire dal prossimo 3 novembre, riguarda:
– i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e
– i casi di comodato,
per un periodo superiore a 30 giorni.
L’obbligo di “tempestiva” comunicazione riguarda gli atti posti in essere da tale data e la sanzione prevista è pari a 705 euro più il ritiro della carta di circolazione.
Per gli atti posti in essere fino al prossimo 2 novembre 2014, invece, l’eventuale omissione della comunicazione non sarà sanzionabile.
Gli atti (….) che comportino la disponibilità del veicolo (anche non aziendale) per un periodo superiore ai 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento, sono dichiarati dall’utilizzatore al Dipartimento per i trasporti, la navigazione… al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione.
L’utilizzatore ha quindi l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione gli eventi che comportino variazioni della disponibilità del veicolo – per più di 30 giorni – in favore di soggetti diversi dall’intestatario, e richiedere in tal modo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Le agenzia di “autopratiche” possono ovviamente provvedere al corretto svolgimento dei suddetti obblighi e adempimenti, ma chiariamo meglio.
Soggetti obbligati alla comunicazione (fra gli altri) sono:
il comodatario (che ha ricevuto il veicolo in comodato), il locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente, l’erede, e l’utilizzatore in caso di contratto “rent to buy”.
E’ comunque possibile, con delega scritta del soggetto obbligato, che gli obblighi previsti siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli previsti.
Per quanto riguarda il comodato, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:
– i familiari “conviventi” e
– i veicoli di esercenti autotrasporto, ovvero i rimorchi con peso sup. a 3,5 t.
Veicolo intestato soggetto deceduto = in attesa della successione – se utilizzato per più di gg. 30 l’erede utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” con “Intestazione temporanea a nome dell’erede…”
Veicoli aziendali = la comunicazione deve essere fatta per i mezzi dati in comodato per più di 30 giorni ai dipendenti, ma si ritiene comunque debba essere fatta anche per i mezzi dati ad amministratori, soci e collaboratori.
NB = TUTTI gli obblighi in esame decorrono dagli atti posti in essere a partire dal 03/11/14.