Si comunica che la scadenza utile per l’adempimento in oggetto è stata ulteriormente differita, ma di soli quattro mesi.
Infatti, l’art. 4 comma 2 Decreto Legge n. 192/2014 (Proroga di termini), così recita: “2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015“.
Ne deriva pertanto che il termine stabilito dall’art. 15 comma 7 DL 216/11, utile per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM interno 9 aprile ’94 e ss., che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con DM interno 16 marzo 2012 e ss.