DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR
Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015 il Decreto 12 febbraio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante le disposizioni attuative dell’art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 – convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014. Il decreto individua le modalità applicative per il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta a esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo per la digitalizzazione delle imprese.

 
1. Soggetti beneficiari.
 
    Ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, si intende:
 
a) per «esercizio ricettivo singolo» la struttura, organizzata in forma imprenditoriale,  riconducibile  alle  seguenti tipologie:
              
1)      struttura alberghiera:  struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate  in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno  di  sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 133/2014, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
 
2)      struttura extra-alberghiera: affittacamere; ostelli  per  la gioventù; case e  appartamenti  per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani,  nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
 
 
b) per «esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari», si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti  similari, di un esercizio ricettivo singolo, come definito nella lettera  a),  con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Si precisa che, in questo caso, destinatario dell’agevolazione fiscale è l’esercizio ricettivo singolo componente l’aggregazione.
 
    N.B. Gli esercizi ricettivi di cui sopra possono beneficiare del credito d’imposta sempre che svolgano in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
 
c) per «agenzie di viaggio e tour operator», si intendono  quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre  2012,  e  successive modificazioni e che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –  di  cui all’allegato 15 annesso al predetto decreto.
 
2. Spese eleggibili.
 
    Ai soggetti di cui sopra è riconosciuto per gli anni 2014, 2015 e 2016  un credito d’imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per le spese relative a:
 
a)  impianti wi-fi;
c)  programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
d)  spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e)  servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f)  strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g)  servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini delle attività di digitalizzazione.
 
    Sono esclusi dalle spese di cui sopra i costi relativi alla intermediazione commerciale.
 
    L’agevolazione in esame è concessa a ciascuna impresa nel  rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento europeo relativo agli aiuti «de minimis»[1] e comunque fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre anni d’imposta, nonchéfino all’esaurimento dell’importo massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019[2].
 
Il credito di imposta di cui sopra è  alternativo  e  non cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre  agevolazioni di natura fiscale.
 
    Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al decreto in oggetto, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del Testo unico delle  imposte  sui redditi (TUIR)[3]:
 
a)      con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un  servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);
b)      con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
c)      con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità    necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire   l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware  (server, hard disk);
d)     con riferimento alle spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche  gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi  web e pubblicità on-line;
e)      con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing  digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
f)       con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di  fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
g)      con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale  dipendente: contratto  di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
 
3. Procedura di accesso al credito d’imposta.
 
   Le  imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a  quello  di effettuazione delle  spese. 
 
    La domanda deve essere presentata in modalità telematica, secondo quanto definito  dal Ministero stesso entro sessanta giornidall’entrata  in vigore del decreto in oggetto.
 
    Per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta  giorni  dalla   definizione  delle predette modalità telematiche.
 
    La domanda  deve essere  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa e deve specificare:
 
  a) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese eleggibili[4];
  b) l’attestazione di effettività delle spese sostenute[5];
  c) il credito d’imposta spettante.
 
    Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui sopra, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà,  relativa  ad  altri aiuti «de   minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due  precedenti[6] .
 
    In particolare, l’interessato dovrà allegare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione amministrativa e tecnica[7]:
 
a)      dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
b)      attestazione dell’effettivo sostenimento delle relative spese;
c)      dichiarazione relativa ad altri aiuti «de minimis»  eventualmente fruiti.
 
    La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo.
 
 
4. Riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta.
 
    Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica,  da  parte del Ministero dei beni e delle attività  culturali  e  del  turismo, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti  delle  risorse  disponibili.
 
    Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande per l’attribuzione del  credito d’imposta, il predetto Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
 
    Il credito d’imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini  delle imposte sui redditi, e del valore  della  produzione,  ai  fini  dell’imposta regionale sulle attività produttive[8].
 
    Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d’imposta  per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione[9], con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
    A tal fine, l’interessato deve presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
 
    L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il Ministero dei beni e delle attività’ culturali e del turismo  trasmette all’Agenzia  delle  Entrate,  con modalità telematiche definite  d’intesa,  l’elenco delle  imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
 
5. Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto.
 
    I  crediti  di  imposta  di  cui  al  decreto in oggetto  sono riconosciuti, per gli anni  2014,  2015  e  2016,  nei  limiti  degli stanziamenti  annui  disponibili  a  legislazione  vigente  per   gli esercizi dal 2015  al  2019  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse disponibili in  ciascuno  degli  esercizi  medesimi. 
 
    Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, che risultino  appartenenti  al  cluster 10  –  Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al medesimo decreto.
 
    Si fa presente che le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
 
    Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande[10], il Ministero dei beni e  delle attività culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le  stesse  modalità, l’ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l’anno successivo.
 
6. Cause di revoca del credito d’imposta
 
    Il credito d’imposta è revocato  nel caso venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al decreto in esame, ovvero nel caso la  documentazione  presentata
contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.
 
    Il credito d’imposta è, altresì, revocato:
 
a) se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
b) in caso di  accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
 
    Sono fatte salve le eventuali  conseguenze di legge civile,  penale  ed  amministrativa  e,  in  ogni  caso,  si provvede al recupero del beneficio indebitamente  fruito.
 
7. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.
 
    Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero  a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero[11] provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 

[1] Regolamento (UE)  n.  1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
[2] Cfr. comma  5  dell’art.  9  del  decreto-legge  n.  83  del  2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014.
[3] L’effettività del sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR (norme sui componenti del reddito d’impresa), deve  risultare da apposita  attestazione rilasciata dal  presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto  nel  registro dei revisori  legali, o da un  professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
[4] Ai sensi dell’art. 4 del decreto in oggetto.
[5] Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto in oggetto.
[6] Come  previsto dall’art. 6,  paragrafo 1 del Regolamento (UE)  n.  1407/2013  del 18  dicembre  2013.
[7] Cfr. l’elenco A, allegato al decreto in oggetto, di cui costituisce parte integrante.
[8] Il credito d’imposta non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, inerenti i componenti del reddito d’impresa.
[9] Secondo quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, e smi.
[10] Per le spese sostenute nell’anno 2014 il termine finale di presentazione delle domande scade dopo sessanta giorni dalla definizione da parte del Ministero competente delle modalità telematiche di presentazione delle stesse; per gli anni successivi il termine finale scade il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle  spese.
[11] Ai sensi  dell’art.  1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio 2010, n. 73: “Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti”.

2015-04-03T10:11:34+02:00 By |news|