Recenti provvedimenti normativi (DL n. 91/2017, convertito in legge n. 123/2017) sono intervenuti a disciplinare caratteristiche e regole per l’utilizzo delle borse di plastica (shoppers) comunemente impiegate dai commercianti per agevolare il trasporto dei prodotti – alimentari e non – da parte dei propri clienti fuori dagli esercizi commerciali, nonché delle cosiddette borse ultra leggere, utilizzate nei negozi e nei reparti di ortofrutta, gastronomia, macelleria e pescheria a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi.
Le norme, fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili (quelle certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Comitato europeo di normazione, ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002) vietano la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:
• borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
– “con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
– “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”;
• borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
– “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
– “con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”.
Tutte le borse di plastica sopra elencate, e cioè quelle biodegradabili e quelle riutilizzabili, di cui è ammesso l’uso per il trasporto dei prodotti, sia alimentari che non alimentari (anche, ad esempio, le buste per il trasporto dei prodotti di abbigliamento fuori dai negozi), nonché i sacchetti ultraleggeri usati a fini di igiene e come imballaggio di alimenti sfusi non possono essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati o imballati per il loro tramite.
Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede l’addebito di un determinato “prezzo”, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante.
Gli obblighi sopra descritti non riguardano ovviamente le borse in carta / tessuti di fibre naturali /poliammide o in materiali diversi da polimeri.
Un recente parere del Ministero dello Sviluppo economico ha escluso che alle borse in
questione si applichino le regole delle vendite sottocosto. Ciò consente ai commercianti di non far pesare troppo sui consumatori il prezzo del sacchetto, vendendo gli shoppers o i sacchetti ultraleggeri a un prezzo più basso di quello al quale sono stati acquistati.
REGIME SANZIONATORIO Le violazioni riguardanti l’utilizzo di borse e sacchetti non conformi comportano l’applicazione di sanzioni che partono da € 2.500, incrementate nel caso in cui la violazione del divieto riguardi ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.
Le verifiche e l’emissione di eventuali verbali sanzionatori possono essere effettuati, d’ufficio o su denunzia, dagli organi di polizia amministrativa, ma all’accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81.
CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO (Sportine o shoppers)
I sacchetti riportano normalmente i tre marchi riconosciuti CIC, VINCOTTE e DIN CERTCO, che consentono anche, grazie a un codice segreto, la tracciabilità di ogni singolo sacchetto.
Chiedi comunque al tuo fornitore di fornirti solo sportine e sacchetti che rispettino le norme in vigore!
CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (Sacchetti)
La norma prevede una progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materia ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:
biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;
contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al: 40% dall’1.1.2018; 50% dall’1.1.2020; 60% dall’1.1.2021.