E’stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 269 del 19-11-18 il Decreto n. 131, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro della salute, contenente il Regolamento nazionale recante la prevista disciplina delle denominazioni e diciture “panificio”, “pane fresco” e “pane conservato”.
Nell’attesa dell’approvazione di un Progetto di Legge – quadro che sostituisca quanto previsto in materia di produzione di pane ( art. 4 DL 223/06), il nuovo regolamento, in vigore a decorrere dal 19 dicembre p.v. , si limita a disciplinare in sintesi le seguenti denominazioni:
- anzitutto, in base all’art. 1 si intende per “panificio” l’impresa che disponga di impianti di produzione del pane e di eventuali altri prodotti da forno ed assimilati od affini, svolgendo altresì l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale;
- inoltre, ai sensi dell’art. 2 è definito “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento od alla surgelazione, eccezion fatta unicamente per il rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi ed altri trattamenti aventi effetto conservante. A tal fine, è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale intercorra un intervallo di tempo non oltre le settantadue ore tra l’inizio della lavorazione e l’effettiva messa in vendita del prodotto finito.
Per quanto concerne altresì le ulteriori definizioni, il successivo art. 3 del medesimo Regolamento, prevede quanto segue in tema di “pane conservato” o che dir si voglia “a durabilità prolungata”:
- in primo luogo, il pane non preimballato, di cui al combinato disposto tra il predetto art. 44 e l’Allegato VI parte A punto 1 del già commentato Reg. UE 1169/11, sarà posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di custodia per i consumatori finali, qualora sia stato preparato o prodotto attraverso una procedura di conservazione ulteriore rispetto all’iter già oggetto dei previgenti obblighi informativi sanciti a livello nazionale ed europeo;
- in secondo luogo, si intende che il pane per il quale sia stato utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del suo processo produttivo, dovrà essere esposto al momento della vendita in appositi scomparti riservati.
Per quanto attiene infine all’attuale facoltà di usare incarti od imballi residui, con denominazioni di vendita e diciture che risultino ancora non conformi alle sopra illustrate disposizioni del Regolamento interministeriale di cui al DM 131/18, si precisa che gli operatori del settore potranno avvalersene per un periodo transitorio con durata sino al 19 febbraio 2019