Anche se la vera “lotteria” sarà rimanere aperti nel 2021, vediamo nel dettaglio la normativa in proposito.
Dal 1 dicembre è attivo il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, creato per rilasciare ai cittadini interessati, il “codice lotteria” (un QR code) attraverso il quale partecipare alle estrazioni abbinate allo scontrino fiscale.
La possibilità di partecipare alla lotteria pare sarà riconosciuta soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la possibilità per gli acquisti con mezzi non tracciabili, come era previsto in precedenza.
Il consumatore dovrà stampare o conservare sul cellulare, il QR code generato, ed esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.
ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI
Per poter accettare l’esibizione del codice lotteria, l’esercente deve verificare che il proprio registratore telematico sia predisposto per la lettura del QR code o la digitazione del codice, interpellando in proposito il proprio fornitore.
OBBLIGATORIETA’
Registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata.
Inizialmente era prevista una sanzione da 100 a 500 euro per l’esercente che avesse rifiutato di acquisire il codice cliente: una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente. Questi, potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata del portale Lotteria.
La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.
Il costo del Fisco digitale non può essere a carico degli esercenti, già alle prese con le pesanti ricadute economiche del Covid -19.
CASHBACK
Consiste nel riconoscimento di rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore di soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback).
Il cittadino interessato a beneficiare degli incentivi dovrà scaricare la app IO e dotarsi di identità SPID.
L’esercente dovrà verificare che il suo fornitore di pos sia convenzionato con PagoPA Spa, al fine di trasmettere i dati delle transazioni cashback.
I periodi di Italia Cashless sono:
- Cashback (da gennaio 2021)
- Supercashback (da gennaio 2021)
- Extracashback di Natale (dall’8 al 31 dicembre 2020).
Scarica QUI la “Guida per gli Esercenti – Lotteria degli Scontrini” dell’Agenzia delle Entrate