Approvato il decreto legge per il periodo festivo: zona rossa dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio nei quali è prevista la zona arancione. Per il commercio, valgono dunque le regole previste dal Dpcm del 3 dicembre scorso che aveva istituito i “colori”
ZONA ROSSA (24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)
NEGOZI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm (per l’elenco completo clicca qui), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
MERCATI
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
SOMMINISTRAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
ZONA ARANCIONE (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021)
Nelle giornate della zona arancione possono aprire i mercati e le attività di vendita fino alle 21, mentre per le attività di somministrazione valgono le stesse regole della zona rossa.
> Ecco la sintesi del provvedimento nelle slides pubblicate dal governo
slide_decreto_20201218
IL RISTORO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRTAZIONE
Il decreto prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio”. Il contributo verrà erogato in automatico.
Ecco le attività che ne beneficeranno (codice Ateco 56)
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina