Per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (si ritiene che la indicazione del settore sia errata, ricomprendendo la categoria anche le somministrazioni di alimenti, oltre che di bevande: se così non fosse la disposizione non sarebbe applicabile ad alcuna attività) il canone speciale di abbonamento RAI (RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) è ridotto del 30 per cento.
Per il medesimo anno, è stanziata la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere alle imprese interessate che avessero già assolto l’obbligo di pagamento del canone speciale un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del decreto.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Va considerato che il termine per il pagamento del canone è stato prorogato al 31 marzo, ma le imprese hanno già ricevuto i bollettini per i pagamenti riportanti gli importi non ancora ridotti.
La RAI comunicherà a breve le procedure per i pagamenti con la prevista riduzione del 30%.