SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE (DL n.24/2022) LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE TERMINA il 31 MARZO 2022

SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE (DL n.24/2022) LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE TERMINA il 31 MARZO 2022

DAL 1° APRILE DECADONO, in particolare

1.   le “zone colorate”. Viene abrogato il sistema della “colorazione delle regioni” per il contenimento della pandemia;
2.   i “protocolli per le attività”. Vengono  superate le regole stabilite dalle linee guida e i protocolli della Conferenza delle Regioni adottati dal Ministro della Salute. La Conferenza delle Regioni starebbe predisponendo protocolli con misure più “soft”;
3.   tutte le norme del DL n.52/2021
Attenzionedal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, comunque in relazione all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali e  introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

La Conferenza delle Regioni starebbe predisponendo protocolli con misure più “soft”

OBBLIGO GREEN PASS BASE  DAL 1° AL 30 APRILE 2022
LAVORO
OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS BASE PER TUTTI I LAVORATORI (ANCHE PER GLI OVER 50)
Fino al 30 aprile 2022 a chiunque svolge una ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO, compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevandeè fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, IL SEMPLICE GREEN PASS BASE, con superamento quindi dell’obbligo di possedere il green pass rafforzato per gli over 50.

PUBBLICO/CLIENTELA
Obbligo del GREEN PASS BASE, anche per gli over 50, per accedere in particolare ai seguenti servizi di nostro interesse:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, AL CHIUSO, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati. Per i servizi di ristorazione all’aperto non occorre più alcuna certificazione;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO DAL 1° AL 30 APRILE 2022
Obbligo del Green pass RAFFORZATO per accedere in particolare ai seguenti servizi di nostro interesse:
a)   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessereanche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b)   convegni e congressi;
c)   centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d)   feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso. All’aperto non occorre alcuna certificazione.
e)   attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f)     attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g)   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

DAL 1° MAGGIO PER L’ACCESSO A TUTTI I SERVIZI E ATTIVITA’ NON SERVIRA’ IL GREEN PASS (salvo novità legislative)

OBBLIGO MASCHERINE DAL 1° AL 30 APRILE 2022
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo:
FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
Accesso e utilizzo di mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, navi, tragetti) + funivie, cabinovie e seggiovie
Altre tipologie di mascherine (anche mascherine chirurgiche) Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilatial chiuso, ad eccezione del momento del ballo.
In tutti i luoghi al chiuso diversi con esclusione delle abitazioni private.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA DAL 1 APRILE
ISOLAMENTO (positivi al SARS-CoV-2)
Persone risultate positive al SARS-CoV-2: obbligo di isolamento fino all’accertamento della guarigione ossia all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
AUTOSORVEGLIANZA (contatti stretti con persone positive SARS-CoV-2)
L’autosorveglianza è il regime che si applica a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.
Persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2:
1.   obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramentifino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2
2.   se sintomatici: obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

TRASPORTI
GREEN PASS BASE
Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
MASCHERINE TIPO FFP2
A decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

2022-03-31T14:07:01+02:00 By |news|