CODICE ETICO
DI CONFESERCENTI PROVINCIALE DI FERRARA
PREMESSA GENERALE
CONFESERCENTI – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi PROVINCIALE FERRARA (di seguito denominata anche Ente, Confesercenti Provinciale o Confederazione), intende perseguire i propri scopi nel rispetto della Legge e nella condivisione dei valori espressi nella Carta Costituzionale e, per tale motivo, intende promuovere un Codice Etico che impegni tutte le sue componenti, nella volontà di prestare il proprio contributo alla crescita economica e civile del Paese, ad adottare comportamenti ispirati al rispetto delle leggi, al senso di responsabilità, all’integrità morale nonché al rispetto dell’interesse generale della Confesercenti.
Confesercenti Provinciale promuove altresì il principio di parità di genere nella composizione degli organi associativi.
L’adozione del Codice Etico impegna la Confesercenti Provinciale, dal singolo imprenditore associato ai dipendenti, ai rappresentanti in organismi esterni e fino ai massimi vertici confederali, al rispetto dello stesso nel perseguimento degli scopi stabiliti al fine di non pregiudicare in alcun modo l’ambito associativo e l’intero sistema o danneggiare l’immagine degli stessi nei confronti dell’opinione pubblica, della stampa o delle Pubbliche Amministrazioni.
Con il presente Codice Etico, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 180/2011, Confesercenti Provinciale, le imprese associate ed i loro rappresentanti unitamente a tutti i destinatari del Codice riconoscono, tra i valori fondanti della Confederazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le Istituzioni denunciando, anche con l’assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
Il presente Codice Etico, unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al regolamento in materia di sanzioni disciplinari allegato e parte integrante del Modello, devono ritenersi, a tutti gli effetti, integrativi delle norme previste dallo Statuto Confesercenti XY. Le Organizzazioni Territoriali in cui è articolata la Confederazione Nazionale, attesa la piena autonomia di cui le stesse godono, adotteranno un proprio codice etico ed un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con l’allegato ed integrante regolamento, le cui previsioni devono essere e conformi a quanto stabilito nei suddetti documenti adottati dalla Confesercenti Nazionale.
Il Codice Etico è costituto da 11 articoli e si compone di due parti. Nella prima parte sono contenute le norme di comportamento generali che devono informare ogni ambito della attività professionale e confederativa dell’associato e del dipendente della Confesercenti Provinciale. Nella seconda, invece, sono stabiliti ed approfonditi i principi che costituiscono la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, struttura che viene meglio chiarita nell’allegato Modello di organizzazione, gestione e controllo.
PRIMA PARTE
ARTICOLO N. 1 – DESTINATARI DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico è diretto agli associati, ai vertici associativi, ai dipendenti ed ai rappresentanti della Confesercenti Provinciale in organismi esterni, i quali devono ispirare il proprio comportamento al rispetto dei seguenti impegni.
A-) ASSOCIATI
Gli associati si impegnano:
– a partecipare alla vita associativa ed a pagare le quote associative;
– a contribuire alle scelte associative in piena autonomia ed integrità al fine di realizzare l’interesse associativo;
– a rispettare lo Statuto, il Codice Etico, ed i provvedimenti adottati dalla Confesercenti Provinciale ed a esprimere le proprie posizioni preventivamente nelle sedi preposte al dibattito interno;
– ad informare tempestivamente la Confesercenti Provinciale della sussistenza di situazioni suscettibili di modificare il proprio rapporto con altri associati e/o con la Confederazione;
– a tutelare il buon nome e l’immagine della Confederazione e dei suoi vertici;.
Gli associati, nella qualità di imprenditori, si impegnano, altresì:
– ad applicare le norme di legge e dei contratti di lavoro;
– a comportarsi correttamente nei confronti dei propri dipendenti favorendo la loro crescita professionale e la sicurezza sul lavoro;
– a comportarsi correttamente nei confronti dei clienti e dei fornitori;
– ad assumere e mantenere rapporti corretti ed integri moralmente nei confronti della Pubblica Amministrazione.
B -) VERTICI ASSOCIATIVI
I candidati ai vertici associativi degli Organi statutariamente previsti, nel rispetto della normativa civilistica, si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare il possesso di comportamenti personali, professionali ed associativi ineccepibili.
In particolare, i nominati ad incarichi associativi si impegnano:
– ad assumere gli incarichi nel rispetto degli associati, del sistema confederale e del mondo esterno;
– a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle Istituzioni prescindendo dalle proprie opinioni politiche nello svolgimento del proprio incarico;
– ad osservare le Direttive Confederali, lo Statuto, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo contribuendo al dibattito nelle sedi proprie ma mantenendo l’unità del sistema al mondo esterno;
– a fare un uso riservato delle informazioni di cui si viene a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
– a mantenere con le forze politiche un comportamento autonomo ed indipendente;
– a trattare tutti gli associati con uguale dignità;
– a comunicare qualsiasi fatto che possa in qualunque modo danneggiare l’immagine e la reputazione della Confederazione o delle sue componenti;
– a non assumere incarichi o partecipazioni di ogni tipo in Organizzazioni concorrenti;
– a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi, la permanenza possa pregiudicare l’immagine della Confederazione e delle sue componenti.
C -) I DIPENDENTI
Tutti i dipendenti della Confesercenti Provinciale, in qualsiasi livello di inquadramento ed indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo, sono tenuti a:
– rispettare le norme organizzative e disciplinari, adottate dagli organi associativi, con lealtà e correttezza;
– rispettare puntualmente tutte le disposizioni e procedure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo volto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
– applicare con scrupolo e diligenza le norme procedimentali nello svolgimento dei servizi agli associati al fine di evitare loro pregiudizi e ritardi e comunque per evitare di far conseguire loro indebiti contributi, aiuti, sussidi e finanziamenti;
– svolgere l’attività lavorativa nell’interesse della Confesercenti Provinciale, attenendosi alle direttive degli organi associativi al fine di conseguire i risultati indicati dalla Confederazione;
– informare e concordare con la Confesercenti Provinciale in ordine ad eventuali incarichi, rapporti di lavoro o collaborazione esterni;
– tenere un comportamento diretto a tutelare gli interessi della Confesercenti Provinciale, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l’immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze della Confesercenti Provinciale, nel rispetto dei doveri di diligenza ed affidamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato.
D -) RAPPRESENTANTI IN ORGANISMI ESTERNI
Gli associati, i responsabili eletti negli organi confederali, i dipendenti ed i soggetti, anche esterni alla Confesercenti Provinciale, che, su designazione degli organi di questa, vengono nominati in organismi di enti, società, istituzioni pubbliche o private, sono tenuti a:
- a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’Ente presso cui sono stati designati e nel rispetto degli orientamenti della Confederazione;
- fornire informazioni costanti sullo svolgimento del loro mandato.
I designati alla nomina negli organismi esterni alla Confesercenti Provinciale, prima di accettare la carica, devono sottoscrivere una dichiarazione con cui dichiarino espressamente di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico ed in particolare di quanto stabilito al presente articolo. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione è impeditivo alla designazione.
SECONDA PARTE
La seconda parte del presente Codice Etico, unitamente alla prima che stabilisce le norme di comportamento generali, stabilisce, altresì, i principi generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Confesercenti Provinciale al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Le disposizioni della seconda parte del Codice Etico si applicano: a) ai membri degli organi dirigenti della Confesercenti Provinciale e, quindi, ai membri della Presidenza Provinciale, della Giunta Provinciale o organi equivalenti, al Presidente Provinciale, al a ogni Vice Presidente Provinciale, al Direttore Provinciale, al Vice Direttore Provinciale, se presente, o cariche equivalenti nonché a tutti coloro che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Confesercenti Provinciale; b) ai dirigenti, dipendenti, ai collaboratori ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono soggetti alla direzione ed alla vigilanza degli organi e dei soggetti di cui alla lettera a).
E’opportuno portare a conoscenza di tutti i destinatari del presente Codice che, con il decreto Legislativo n. 231 emanato l’8 giugno 2001 in attuazione della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito “Decreto Legislativo n. 231”), il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
Il Decreto Legislativo n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito collettivamente denominati “Enti” e singolarmente “Ente”), ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa – assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli Enti per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio da:
- a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto precedente, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione di vigilanza.
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La suddetta responsabilità, inoltre, si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, sempre che ciò sia avvenuto nell’interesse o a vantaggio di un Ente che abbia in Italia la sua sede principale e purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui i reati siano stati commessi.
Tale normativa, pertanto, sancisce, in via definitiva ed a livello di fonte di rango primario, una responsabilità diretta degli Enti con l’irrogazione di sanzioni, conseguente all’accertamento di determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da rappresentanti, manager e dipendenti dell’Ente. Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili all’Ente. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l’estensione di tutte le garanzie previste per l’imputato anche all’Ente, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale dell’Ente. Le sanzioni applicabili all’Ente sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca dei beni e alla pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell’Ente.
Le sanzioni interdittive implicano:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni che sottendono alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca ed il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).
In caso di delitto tentato, le sanzioni non si applicano nel caso in cui l’Ente abbia volontariamente impedito la realizzazione o il compimento dell’evento.
Attualmente la responsabilità diretta dell’Ente deriva da una vasta quanto eterogenea compagine di reati elencati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il Decreto Lgs. n. 231/2001, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità dell’Ente nel caso in cui l’Ente medesimo dimostri che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello è stato affidato a un organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo intenzionalmente il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto al controllo.
In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
ARTICOLO N. 2 – ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di vigilanza sul funzionamento e sul rispetto del presente Codice Etico è il Collegio Provinciale di Garanzia, il quale viene messo a conoscenza dei provvedimenti adottati a seguito delle violazioni delle norme stabilite nel presente Codice Etico e propone eventuali modifiche e aggiornamenti da apportare dandone comunicazione alla Giunta Provinciale. L’Organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
ARTICOLO 3 – RISPETTO DEL CODICE ETICO
La Confesercenti Provinciale, con l’adozione del presente Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si impegna ad adottare procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori fin qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti di ogni comparto della propria Organizzazione, prevedendo, ove del caso e fermo il rispetto della disciplina applicabile, specifici sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.
Qualunque soggetto collegato alla Confesercenti Provinciale e destinatario del presente Codice Etico dovrà segnalare tempestivamente, in forma non anonima, all’Organismo di vigilanza, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico, le eventuali violazioni o induzione alla violazione di norme di legge o di regolamento, di prescrizioni del presente codice o di procedure interne od ogni irregolarità o negligenza nello svolgimento delle funzioni attribuite commesse all’interno dell’Organizzazione e che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la stessa in reati rilevanti ai sensi del D. lgs n. 231/2001.
L’Organismo di vigilanza dovrà svolgere le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute, al fine di accertare i fatti e di promuovere le iniziative più opportune, ivi inclusa la proposta di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie, quando applicabili e secondo le modalità previste dalla legge, dagli accordi collettivi, dai contratti, così come previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Nessuna conseguenza negativa deriverà in capo a chi abbia fornito, in buona fede, o effettuato una segnalazione. E’, in ogni caso, assicurata la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.
ARTICOLO 4 – ETICITA’ DEI COMPORTAMENTI
I destinatari del presente Codice sono tenuti a comportarsi in maniera eticamente corretta, secondo quanto previsto nella prima parte del presente Codice Etico.
Saranno considerati eticamente non corretti tutti quei comportamenti, e pertanto vietati, attraverso i quali i destinatari del Codice procureranno a sé stessi o alla Confesercenti Provinciale un indebito vantaggio.
ARTICOLO 5 – CONFLITTO DI INTERESSI
Tutti i destinatari del Codice Etico devono evitare situazioni e/o attività che possano comportare conflitto di interessi con la loro capacità a prendere decisioni imparziali. Le situazioni e/o attività che comportano un conflitto di interesse dovranno essere prontamente segnalate all’Organismo di vigilanza.
ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PUBBLICI FUNZIONARI
I rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi funzionari dovranno essere intrattenuti dai destinatari del presente Codice Etico ispirandosi ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza, nel rispetto delle leggi in vigore.
In particolare, non sarà consentito:
– offrire doni o denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione se non di modico valore;
– offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A.;
– interferire, durante le trattative con la P.A., astenendosi dal cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte;
– avere interessi personali o familiari connessi alla procedura diretta ad ottenere benefici o contributi pubblici di qualunque natura;
– al dirigente o dipendente che abbia incarichi politici o di altra natura esterni all’Organizzazione di essere incaricato di svolgere alcuna funzione inerente a pratiche, procedure o progetti la cui valutazione e decisione è rimessa all’Ente di cui il dirigente o dipendente ha incarichi politici o di altra natura.
Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, i destinatari del Codice dovranno:
– nel caso di partecipazione ad una gara pubblica, operare nel rispetto della legge;
– nel caso di ausilio di un consulente o soggetto “terzo” nel rapporto con la P.A, accertarsi che lo stesso sia stato reso edotto sul Codice Etico e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e che si sia impegnato a rispettarlo.
ARTICOLO 7 – RICHIESTA FONDI PUBBLICI
Ove la Confesercenti Provinciale presenti domanda per ottenere fondi pubblici dello Stato o di altri Enti, si dovrà attenere alle procedure nel rispetto della legge, del presente Codice Etico e delle procedure interne anche al fine di astenersi dalla commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.
E’ fatto assoluto divieto ai destinatari di:
– impiegare i fondi pubblici ottenuti per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti;
– presentare o utilizzare documentazione falsa al fine di ottenere indebitamente i fondi pubblici;
– promettere o dare ad un Pubblico Ufficiale, per lui o un terzo, una somma di denaro od altra utilità al fine di fargli omettere o ritardare un atto del suo ufficio o atti contrari al suo dovere d’ufficio al fine di procurare vantaggio all’Organizzazione;
– indurre, con artifici o raggiri, lo Stato o i suoi dirigenti o dipendenti in errore al fine di far ottenere all’Organizzazione i fondi pubblici;
– alterare in ogni modo il sistema informatico o telematico al fine di intervenire sui dati contenuti nel sistema per ottenere i fondi o maggiorare l’importo di fondi già ottenuti.
ARTICOLO 8 – PRIVACY E RISERVATEZZA
L’attività dell’Associazione implica l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, nei limiti autorizzativi e di legge, dei dati personali, particolari e sensibili, di tutti i destinatari del presente Codice.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR e di quanto previsto nelle Informative all’uopo predisposte.
La privacy dei destinatari è tutelata mediante l’adozione di adeguate regole in relazione alla tipologia di informazioni da richiedere e mediante l’utilizzo di specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali atte ad evitare ogni uso improprio delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di protezione dei dati personali.
ARTICOLO N. 9 – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – SANZIONI
I principi espressi nel presente Codice Etico sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti fra tutti coloro che si relazionano all’interno della Confesercenti Provinciale. Eventuali violazioni del Codice Etico daranno luogo all’applicazione di sanzioni nei confronti degli autori.
Per i soggetti indicati alle lettere a) e b), indicati nel secondo periodo della seconda parte del presente Codice (pag. 5) le violazioni del presente codice costituiscono lesione del rapporto fiduciario con la Confesercenti Provinciale ed integrano un illecito disciplinare che sarà disciplinato sulla base del sistema disciplinare appositamente adottato dalla Confesercenti Provinciale a norma del Dlgs n. 231/2001 come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, restando inteso che l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione dell’eventuale processo penale.
Nei casi di violazione da parte di soggetti terzi o da parte degli associati potrà, nei casi più gravi, disporsi l’interruzione del rapporto o l’estromissione dall’Organizzazione.
Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei destinatari dovrà essere prontamente segnalata all’organismo di vigilanza appositamente istituito con il presente Codice Etico.
ARTICOLO 10 – MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE
Il presente codice, unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo, è annualmente fatto oggetto di verifica e di eventuale aggiornamento su proposta dell’Organismo di vigilanza.
ARTICOLO 11 – DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
La diffusione del Codice Etico avverrà con la modalità più efficace in modo da garantire la conoscenza dello stesso nell’ambito della Confesercenti Provinciale (pubblicazione sul sito internet https://www.confesercentiferrara.it/, e/o trasmissione via e-mail e/o posta e/o fax e/o consegna a mani).