Facciamo un po’ di chiarezza ma…ATTENTI ALLA SCADENZA DEL 29/8/2022
Preliminarmente si ritiene opportuno chiarire che il credito di imposta sui costi energetici delle imprese è stato disciplinato da ben 5 Decreti Legge e 3Circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno fornito via via chiarimenti.
I cinque Decreti Legge, in ordine cronologico, sono
- Decreto “Sostegni-ter”
- Decreto “Energia”
- Decreto “Crisi Ucraina”
- Decreto “Aiuti”
- Decreto “Aiuti-bis”
emanati fra gennaio ed agosto.
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate sono:
- N. 13/E del 13.05
- N. 20/E del 16.06
- N. 25/E del 11.07
I primi 2 Decreti hanno previsto specifici crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata dalle imprese energivore nel primo e secondo trimestre dell’anno in corso.
Il terzo, il Decreto “Crisi Ucraina” li ha previsti anche a favore delle imprese non energivore per le spese sostenute per l’energia elettrica consumata nel secondo trimestre.
Specifichiamo subito cosa significa imprese energivora e non energivora.
Un’impresa viene definita non energivora se dotata di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Ovviamente da ora in poi tratteremo solo queste ultime perché rappresentano un buon numero di imprese a noi associate, anche se non tutte, purtroppo.
Il credito d’imposta spetta alle imprese non energivore i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolata sulla media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte, hanno subito un incremento del costo superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.
Sul calcolo del costo medio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. del 13.05.2002 chiarendo che per il suddetto calcolo si deve tenere conto dei costi per:
- l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- Il dispacciamento;
- la commercializzazione
Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte relative alla componente energia.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2022, non è tassato ai fini IRPEF, IRES/IRAP ed infine e cedibile.
BONUS AUMENTO COSTO GAS NATURALE IMPRESE “NON GASIVORE”
Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
Non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas” a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete)
Il 9 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto “Aiuti-bis”, cha ha esteso le agevolazioni (crediti d’imposta), al terzo trimestre 2022, già riconosciute per il secondo trimestre a favore delle imprese non energivore e non gasivore per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo.
NOVITA IMPORTANTE
Il Decreto “Aiuti-bis” prevede uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita/si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo semestre 2019.
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica,
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022;
URGENTE
Per il secondo trimestre tale richiesta deve essere fatta dal cliente entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 29/08/2022
Per i nostri associati che non sono nel Consorzio Innova Energia e che hanno avuto lo stesso fornitore nei periodi di riferimento sopra riportati (1° trimestre 2019 e i primi due trimestri 2022) di fare domanda direttamente al loro fornitore tramite posta elettronica, entro il 29/08/2022 dove va riportato quanto segue:
per conto dell’impresa______________________________, P.Iva _______________
SI RICHIEDE
Ai sensi dell’Art. 2 comma 3bis del DL Aiuti (convertito con L. 91/2022), il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento e l’ammontare del credito d’imposta a noi spettante su tutte le ns. utenze in fornitura con voi.
Nell’attesa di un Vs. tempestivo riscontro, porgiamo
Cordiali saluti
Per i nostri associati che sono soci del Consorzio Innova Energia, in fornitura con EGEA nel 1° trimestre 2019 e nei primi due trimestri del 2022, la richiesta verrà fatta dal Consorzio stesso
Per i nostri associati che sono soci del Consorzio Innova Energia, che hanno aderito successivamente al 1° trimestre 2019 verrà invita dal Consorzio un apposita comunicazione.