RINVIO SCADENZE
1 – Per tutti i contribuenti: persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali
Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Nuovo termine: entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
2 – Solo le per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide turistiche, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub e altre attività (vedi elenco completo in fondo fondo*)
Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali.
Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (di cui al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti).
Nuovo termine: versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
3 – Per tutti gli altri contribuenti (esercenti, imprenditori o professionisti) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
Sospesi i versamenti che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.
Nuovo termine: versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
4 – Per i contribuenti con compensi e provvigioni (con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019)
È possibile non farsi applicare le ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta per i compensi o provvigioni incassate tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, a patto che gli stessi professionisti o agenti e assimilati non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese di febbraio 2020.
Nuovo termine: si dovrà versare in autoliquidazione l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ANCHE PER LE MICRO IMPRESE
La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti: dunque, si tratta di una misura utilizzabile anche per le imprese del commercio, che hanno solitamente un numero limitato di dipendenti. I datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale Covid-19 per la durata massima di 9 settimane.
Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.
FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE) PER LE IMPRESE CON PIU’ DI CINQUE DIPENDENTI
Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 5 è invece previsto il fondo integrazione salariale (Fis), sempre con causale Covid 19.
LE PRATICHE
Attenzione > Il governo non ha ancora predisposto la modulistica per le domande e le procedure per l’iter della pratica: non appena tali indicazioni saranno fornite, Confesercenti provvederà a informare le aziende associate e a contattarle per svolgere gli adempimenti previsti.
* Elenco soggetti punto 2
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, , aziende termali (vedi elenco completo al fondo).
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.