Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Misure in materia di Lavoro
> Proroga CIG d’emergenza (Art. 68 del DL Rilancio): i datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza COVID 19, per la durata massima di nove settimane per il periodo compreso fra il 29 febbraio ed il 31 agosto 2020, con la possibilità di ottenere ulteriori 5 settimane, nello stesso periodo, per le sole aziende che abbiano interamente usufruito di tutte le nove settimane precedentemente concesse. Vi è, inoltre, la possibilità di chiedere un massimo di ulteriori quattro settimane di CIG per il periodo che va dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane.
> Bonus autonomi (Art. 84 del DL Rilancio):
– ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione per commercio e artigianato già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
> Reddito di emergenza – REM (Art. 82 del DL Rilancio): di un valore compreso fra 400 e 800€, ed erogabile per due mesi. la domanda deve essere presentata all’INPS entro giugno del 2020. Tale reddito è destinato a nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:
– residenza italiana;
– reddito familiare inferiore al Rem spettante;
– patrimonio mobiliare sotto i 10mila € (fino ad un massimo di 20mila€, in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità);
– Isee sotto i 15 mila €.
> Innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa (Art. 72 del DL Rilancio).
Misure per le imprese
Contributi a fondo perduto (Art. 25 del DL Rilancio)
>Sostegno a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e titolari di partita IVA:
- con ricavi non superiori a 5milioni di €;
- con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore a 2/3 dell’ammontare dello stesso periodo dell’anno 2019.
L’entità del contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi aprile 2020 con quelli riconducibili al mese di aprile 2019.
- il 20% per ricavi o compensi non superiori ai 400mila€
- il 15% per ricavi o compensi compresi fra i 400mila€ e 1milione di €
- il 10% per ricavi o compensi compresi fra 1 e 5milioni di €
L’importo minimo del contributo a fondo perduto in ogni caso sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
La procedura per la richiesta: l’operazione sarà gestita dall’ Agenzia Entrate, che sta ultimando la piattaforma tecnologica su cui andranno inoltrate le domande, complete di certificazione antimafia.
Dopo l’inoltro dell’ istanza, sarà l’Agenzia Entrate a compiere la verifica della correttezza dei dati indicati e procedere all’ accredito diretto sul conto corrente fornito nell’istanza.
> Credito di imposta al 60% per canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale. (Art. 28 del DL Rilancio)
> Canone di locazione per le strutture alberghiere: il credito è previsto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente (Art. 28 del DL Rilancio).
> Credito di imposta per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (Art. 28 del DL Rilancio)
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari .
> Rinvio scadenze fiscali del 16 settembre (Art. 126-127 del DL Rilancio)
– Rinviati al 16 settembre tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, per l’IVA, per i contributi previdenziali e a favore dell’Inail, gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali, gli avvisi bonari e le rate di rottamazione-ter e del saldo a stralcio, per le imprese con i requisiti dell’art. 18 del DL Rilancio.
– I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione, oppure in quattro rate di pari importo.
> Prima rata IMU e TOSAP
– Cancellazione dell’acconto IMU di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano (Art. 177 del DL Rilancio).
– Sono esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione del suolo pubblico necessari ai pubblici esercizi per rispettare il distanziamento sociale (Art. 181 del DL Rilancio).
> Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (Art. 30 del DL Rilancio).
> Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata (Art. 24 del DL Rilancio)
Per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato sarà eliminato il saldo e l’acconto dell‘Irap dovuto a giugno.
> Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e spese per la messa in sicurezza (Art.120 e Art.125 del DL Rilancio):
– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.
– credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
> Eco e sisma bonus al 110% (Art. 119 del DL Rilancio):
– detrazioni per spese di riqualificazione energetica, per le misure antisismiche e l’installazione di impianti fotovoltaici, sostenute entro il 31 dicembre 2021:
– conto in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei lavori;
– trasferimento all’impresa che ha effettuato i lavori di un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori.
> Editoria (Art. 186 – 188 -189 del DL Rilancio):
– 500€ di bonus una tantum per le edicole;
– 8% di sgravio fiscale della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta;
– 50% importo massimo di credito di imposta per le spese di investimento in campagne pubblicitarie.
> Per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria. (Art. 187 del DL Rilancio)
Misure di incentivo e semplificazione fiscale
> Cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti (Art. 123 del DL Rilancio).
> Compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro. (Art. 147 del DL Rilancio)
> Riduzione iva dal 1 gennaio 2021 dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: a partire dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva (Art. 124 del DL Rilancio).
> Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione (Art. 152 del DL Rilancio).
> Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre. (Art. 144 del DL Rilancio)
> Proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. (Art. 157 del DL Rilancio)
> Sospensione termini dei versamenti (Art. 154 del DL Rilancio):
– è previsto un rinvio del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).
– Potranno essere invece versate il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020. Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. c) è infatti previsto che il mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 “non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018”. Per il pagamento entro 10 dicembre, non sono quindi previsti i cinque giorni di tolleranza entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici (Art. 154 lettera d del DL Rilancio).
– per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste); per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è possibile chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
> Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (Art. 143 del DL Rilancio).
> Rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021. (Art. 133 del DL Rilancio)
> Rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021 (Art. 141 del DL Rilancio).
> Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020 (Art. 148 del DL Rilancio).
Misure per il turismo
> Tax credit vacanze (Art. 176):
– E’ previsto un credito d’imposta a favore delle famiglie con un ISEE non superiore a 40mila€ per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive.
– Utilizzo dei permessi dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 in favore di un solo componente per nucleo famigliare nel limite massimo di 500€; 300€ per i nuclei familiari di due persone e 150€ per una sola persona.
– Credito fruibile nella misura dell’80% come sconto e del 20% come detrazione.
– 30 milioni di € per tax credit vacanze alle famiglie, ristoro degli affitti, sconti sulle bollette e un credito di imposta per imprese turistico ricettive.
> 50 milioni di € per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo di risparmio e fondi di investimento per l’acquisto e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. (Art. 178 del DL Rilancio).
Misure per le famiglie
> Bonus baby sitter (Art. 72 del DL Rilancio): da 600€ a 1200€, tale bonus è esteso a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Valido per i mesi di aprile e maggio.
Il bonus baby sitter per medici, infermieri e operatori sanitari varia da 1000€ a 2000€.
> Prestazione di lavoro in modalità agile (Art. 72 del DL Rilancio)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
> Detrazione delle spese per i centri estivi, per l’anno 2020, relative agli under 16; fino a 300€ con un reddito sotto i 36mila€. (Art. 72 del DL Rilancio)
> 50 milioni di € per concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di adeguamento degli spazi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari. (Art. 178 del DL Rilancio)
Misure per la mobilità e i trasporti
> Bonus mobilità (Art. 229 del DL Rilancio):
Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.
> Rimborso abbonamenti bus, metro e treno:
– è previsto un rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamenti non usufruita; purchè il titolo sia stato acquistato entro il 10 marzo e in corso di validità nei mesi di stop per l’emergenza.
– vale per i servizi di trasporto pubblico.