Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, cosiddetto “Decreto sicurezza bis”, all’art. 5, ha modificato l’art. 109, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.
Ne consegue che, a norma di legge, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (*), devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, entro le ventiquattrore successive all’arrivo, e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
(*) Va ricordato che l’art. 19-bis del DL 4.10.2018, n. 113, convertito nella legge 1.12.2018, n. 132, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 109, comma 3, del TULPS, ha chiarito che “L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.
In realtà il decreto del Ministero dell’interno del 7 gennaio 2013, con il quale appunto erano state dettate le “Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, (pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2013, n. 14), già prevedeva che “Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto”.
L’art. 17 del TULPS prevede che “Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il Codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
L’inserimento nell’art. 109 della previsione della comunicazione con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro serve dunque a rendere applicabili le sanzioni di cui all’art. 17 del TULPS anche a questa specifica fattispecie. Dette sanzioni, infatti, prima non erano formalmente applicabili, perché la disposizione non era prevista dalla legge (ossia dal TULPS) ma dal decreto ministeriale del 7 gennaio 2013.