Il Decreto Ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017 ha uniformato la disciplina della verificazione periodica degli strumenti di misura (ad esempio, bilance, distributori di carburanti) e dei controlli sugli stessi, affidando alle Camere di commercio compiti di vigilanza e controllo casuale.
A tale riguardo, si ritiene utile e necessario ricordare che gli obblighi posti da tale normativa in capo ai titolari di strumenti metrici, se violati, comportano l’applicazione di sanzioni anche di significativo importo.
Si invita pertanto a consultare con attenzione l’allegato tecnico, che riporta l’elenco degli obblighi e la periodicità di verificazione degli strumenti.
L’Ufficio Vigilanza sul Mercato della Camera di Commercio (Isp. Enrico Bonazzi – Ass. Riccardo Lelli, Via Borgoleoni n. 11 – Ferrara – cell. 335-1041693, 335-1041694, ufficio 0532 783.918 – e-mail: metrico@fe.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.
ALLEGATO TECNICO
Principali obblighi in capo ai titolari di strumenti metrici
• richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente (vedi tabella riepilogativa delle periodicità sotto riportata), ovvero non oltre 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette odi altro sigillo, anche di tipo elettronico (art.4, c. 8 e art.7, c.1). La verifica va richiesta ad uno degli organismi accreditati che risultino iscritti nell’elenco Unioncamere, raggiungibile al link:
https://www.metrologialegale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione
• comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente la data di inizio e di fine utilizzo dei sistemi di misura (art.8, comma 1, lett.a);
• mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione (art.8, comma 1, lett.b);
• curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore (art.8, comma 1, lett.c); • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta (art.8, comma 1, lett.d);
• curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punti di vista metrologico (art.8, comma 1, lett.e).