Come chiarito dalla recente circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate, sono intervenute due importanti modifiche normative riguardanti:
- Più ristretti termini di tempo entro cui è possibile detrarre l’Iva in acquisto;
- Nuovi termini di registrazione delle fatture e bollette doganali.
Per effetto della novità legislativa, per poter detrarre l’Iva bisogna essere materialmente in possesso della fattura e quindi annotarla sul registro in modo da farla confluire nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) di competenza.
E’ quindi importantissimo conservare, allegandola alla fattura stessa:
- la busta timbrata con cui tale documento ci è arrivato; ovvero
- una copia stampata dell’email (o PEC) a cui la fattura stessa era allegata.
In assenza di busta, o di una firma del fornitore che attesti la data di consegna, o di altra documentazione allegata idonea a certificare oggettivamente la data di arrivo del documento contabile, ai fini della detrazione, la fattura si considererà pervenuta alla data della sua emissione.
Quindi la data con cui si viene in possesso della fattura è diventata importantissima e necessaria per capire se, e quando l’IVA ivi indicata potrà essere messa in detrazione.
Infatti, se non registrata quando l’imposta è divenuta esigibile, l’IVA potrà essere detratta al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione del documento, e con riferimento al medesimo anno. (Attualmente la dichiarazione Iva va presentata entro il 30 aprile).