Non ce n’erano abbastanza. Ecco quindi una nuova comunicazione, in questo caso, relativa a:
– Ad alcuni beni in contabilità: autovetture e altri veicoli, immobili, imbarcazioni (unità da diporto), aeromobili, e altri eventuali beni di valore superiore ai 3.000,00 euro (al netto dell’Iva);
– Ad eventuali finanziamenti o capitalizzazioni dei soci fatti nei confronti della società (quando di importo complessivamente superiore a 3.600,00 euro (Conteggiati nell’anno per “singola” tipologia di apporto).
In estrema sintesi, quando un bene dell’impresa viene concesso dall’imprenditore o dalla società in godimento a titolo personale ad un familiare, o socio, sorge l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate la tipologia del bene, la durata della concessione, il corrispettivo pattuito e il valore di mercato.
La disposizione, nata principalmente al fine di contrastare il fenomeno dell’intestazione “fittizia” di case e autovetture utilizzate a titolo personale dai soci o dai familiari dell’imprenditore (o dei soci), prevede che per gli utilizzi avvenuti nel corso del 2012 i dati vadano comunicati telematicamente entro il prossimo 12 dicembre.
In seguito, la comunicazione verrà effettuata annualmente entro il 30 aprile con riferimento al periodo di imposta precedente.
L’utilizzo gratuito del bene, o il pagamento di un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:
– Per il concedente (imprenditore o società) l’indeducibilità dei relativi costi, salvo non si trati già di beni che per legge hanno una detraibilità limitata (autovetture…).
– Per l’utilizzatore (socio o familiare) la rilevazione di un particolare “reddito diverso”, da dichiarare per competenza, dato dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pattuito per il godimento; l’utilizzo sarà inoltre considerato per misurare la capacità contributiva ai fini del redditometro.
Inoltre, per il socio finanziatore anche gli apporti saranno valutati per misurare la sua capacità contributiva.
Sono principalmente esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori (soci) anche senza fringe benefit / quelli concessi in godimento al socio-dipendente, o lavoratore autonomo, quando gli stessi costituiscono fringe benefit / i beni ad uso pubblico (taxi)…
È opportuno precisare che l’obbligo di comunicazione sussiste soltanto qualora per il bene dato in godimento (a soci o familiari) vi sia una differenza oggetto di tassazione quale reddito diverso; sono quindi esclusi i beni per i quali l’utilizzatore corrisponda per il relativo godimento quanto dovuto secondo valori di mercato.