Il D.L. 146/2021 ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il suddetto provvedimento oltre ad attribuire anche all’Ispettorato del Lavoro il potere di svolgere attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inasprisce le sanzioni in tutti i casi in cui vengano accertate gravi violazioni alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, prevedendo l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che sino ad ora veniva adottato solamente per contrastare il fenomeno del “lavoro nero”, anche per le fattispecie indicate nell’elenco allegato alla presente. (Leggi l’elenco QUI)
Pertanto è ora sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’elenco allegato, anche per la prima volta, affinchè venga adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: preme evidenziare che il provvedimento di sospensione viene ora emanato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’unità produttiva ispezionata, la mancata elaborazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR).
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale scatta anche se in sede di ispezione viene dichiarato che il D.V.R. è custodito in luogo diverso dal luogo di lavoro: sarà comunque adottato il provvedimento di sospensione con decorrenza posticipata alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo; entro questo termine il datore di lavoro potrà provvedere all’esibizione del D.V.R. e solo nel caso in cui il documento abbia una data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso.
Si invitano le aziende a verificare la documentazione in proprio possesso o di rivolgersi ai nostri uffici per assistenza negli adempimenti previsti.